La Repubblica – Stop all’automatica attribuzione del cognome paterno

Imporre al figlio il cognome del padre, se la madre non è d’accordo, è incostituzionale.

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n° 286 del 21/12/2016, accogliendo la questione di legittimità sollevata nel merito dalla Corte d’appello di Genova: attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all’Ordinamento dello Stato civile, stabilisce l’illegittimità di queste nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli,al momento della nascita, anche il cognome materno. In effetti l’obbligo del cognome paterno si desume solo indirettamente dal codice civile (in materia di figli nati fuori dal matrimonio), e più specificatamente da un regio decreto del 1939 e da un decreto del presidente della Repubblica del 2000, attraverso cui si stabilisce l’automatica attribuzione del solo cognome paterno al momento della nascita. L’illiceità di questo modus operandi è stata sostenuta rispetto ai seguenti articoli della Costituzione: articolo 2 (diritto all’identità personale), articolo 3 (diritto di uguaglianza e pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli), articolo 29 (diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi), e anche all’articolo 117 in relazione al fatto che l’ordinamento italiano deve conformarsi ai principi contenuti negli obblighi e convenzioni internazionali, specie a quelli del 1979 dell’Onu che riguardano l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. Successivamente è intervenuto il Ministero dell’Interno con la circolare n.1/2017 per dare qualche chiarimento per l’applicazione della sentenza. Ecco i punti:

  • Non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre;
  • La pronuncia della Consulta consente solo di attribuire il doppio cognome e sempre con il consenso di entrambi i genitori;
  • E’ possibile dare al figlio il doppio cognome sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto;
  • La sentenza si applica anche in caso di adozione;
  • La possibilità di attribuzione del doppio cognome è applicabile anche alle nascite avvenute all’estero di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani;
  • Il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita,
    solo se c’è accordo tra i genitori. L’accordo potrà essere solo verbale, e non è necessario presentare documenti particolari;
  • Il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre;
  • La possibilità di dare al figlio il cognome del padre e della madre riguarda solo le nascite successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale;
  • La scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune; è preclusa questa possibilità in un secondo momento.

Nonostante quanto sopra detto, la circolare non chiarisce tutti i dubbi. Ad esempio ci si chiede come regolarsi in caso di più fratelli, è possibile che abbiano cognomi diversi? A tutto ciò si aggiunge la pronuncia del 15 giugno 2017 della Corte di Cassazione con cui si sancisce la possibilità di attribuire il cognome di entrambe le madri al bambino nato da fecondazione eterologa. Quindi, se dopo secoli in cui le origini materne sono state ignorate, cancellate e rese irreperibili nei registri delle parrocchie e delle anagrafi in nome del pater familias , tuttavia la sentenza della Corte Costituzionale e l’attuale circolare costituiscono solo i passi iniziali di un percorso che richiede un intervento a tutto campo da parte del legislatore.

Stop all’automatica attribuzione del cognome paterno