Mobbing familiare? Cassazione, è causa di addebito della separazione

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Con l’ordinanza n. 21296/2017 sostiene che si tratta di “mobbing familiare”, tale da costringere la moglie ad abbandonare il tetto familiare in conseguenza della condotta tirannica del marito.

La fattispecie riguarda due coniugi, nei confronti dei quali è intervenuta la separazione personale, con addebito al marito. L’addebito era stato pronunciato a causa del comportamento persecutorio, rientrante nel c.d. mobbing familiare, posto in essere dall’uomo, tanto da aver reso nel tempo intollerabile la convivenza.

Gli atti vessatori sono stati dimostrati dai giudici di merito, a differenza della condotta della moglie, la quale, secondo il marito, sarebbe stata contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, e tale da giustificare la rottura del rapporto.

Inutile per l’uomo contestare in Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dai giudici merito, ritenendo che l’addebito sia stato basato su fatti e circostanze successivi alla rottura del rapporto matrimoniale, quindi indipendenti rispetto all’origine della crisi coniugale. Per la Cassazione, infatti, il giudice d’appello ha esaurientemente argomentato in ordine alla condotta colpevole dell’uomo e alla sua efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e anche quanto alla consumazione nel tempo della predetta condotta che aveva costretto la donna ad allontanarsi al domicilio coniugale. Per i giudici, dunque, tale allontanamento non può essere contestato alla moglie come contributivo alla crisi coniugale, in quanto questa doveva ritenersi già in corso, tanto da essere stata la causa dell’allontanamento.

Appaiono, pertanto, inammissibili le censure dell’uomo che tendono a un riesame e a una rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato del giudice di legittimità, apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito e non censurato in Cassazione in presenza di una motivazione congrua e logica.