Matrimonio durato meno di un mese? Nessun mantenimento

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 402 del 2018, confermando la decisione della Corte d’appello di Genova, nega il diritto all’assegno di mantenimento nel procedimento di separazione di un matrimonio durato ventotto giorni.

Nel caso di specie, non rileva solo la durata del coniugio ma anche la mancata convivenza, tale da non aver permesso la costituzione di una vera comunione materiale e spirituale tra i due. Dal giudizio era emerso, inoltre, che si era trattato di un matrimonio concordato per interesse: la donna aveva, infatti, accettato di sposare l’uomo (un ufficiale di grado elevato dell’esercito USA con ottime entrate), solo dopo la consegna di diversi assegni postdatati.

In Cassazione, sosteneva che la breve durata del matrimonio e la non convivenza fossero da imputarsi esclusivamente al marito, e lamentando la mancata titolarità di redditi adeguati al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, denunciava la sussistenza di una notevole disparità economica tra loro. Citando la recente sentenza della Cassazione n. 1162 dell’8 gennaio 2017, adduceva, inoltre, che la breve durata del matrimonio dovrebbe semmai potuto influire sulla determinazione del quantum di mantenimento.

La Corte di Cassazione respinge la domanda della ricorrente, poiché il caso realizza quell’ipotesi eccezionale (ex art. 156 c.c.) in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, una comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel matrimonio contratto c’è stata, infatti, esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis. La giurisprudenza della Cassazione sulla rilevanza della durata del matrimonio ai fini dell’attribuzione dell’assegno nella separazione e nel divorzio è costante nell’affermare che la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno, ma non anche sul riconoscimento dell’assegno stesso.