Mantenimento: a carico dello Stato solo l’ex non i figli

Il Tribunale di Milano con il decreto del 13 aprile 2017 ha stabilito che non sussiste il diritto di accesso al “Fondo di Solidarietà”, istituito in via sperimentale dalla legge di Stabilità 2016, in caso di mancato versamento dell’assegno in favore dei figli: la misura, infatti, è destinata al solo sostegno del coniuge debole.
La Legge di Stabilità ha istituito in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, questa forma di sostegno economico a favore del coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento. Per il biennio sono stati stanziati, rispettivamente 250mila euro e 500mila euro annui. Dalla lettura congiunta della legge e del D.M. del 15 dicembre 2016, il richiedente potrà essere il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave, il quale non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole, e al quale non è stato corrisposto dall’obbligato l’assegno di mantenimento. Inoltre, sono necessarie: l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000; l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza; la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni. Niente accesso al Fondo senza l’assegno ex art. 156 c.c.
Il Tribunale meneghino ritiene pertanto inammissibile l’istanza proprio in virtù della natura del credito fatto valere, il quale scaturisce da un assegno di mantenimento in favore dei figli, emesso ai sensi dell’art. 337-ter c.c. piuttosto che ai sensi dell’art. 156 del c.c.. Il presupposto per l’accesso al Fondo di solidarietà, si legge nel provvedimento, è che il richiedente “non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice”, ossia l’assegno di separazione. Nonostante la dottrina abbia sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. di questa scelta, il giudice ritiene che, poiché si tratta di un regime giuridico eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale, ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.), ma non titolare di assegno ex art. 156 c.c., non abbia il titolo per accedere al “Fondo di solidarietà per il coniuge debole”.