Madre che rifiuta i vaccini: esclusa dalle scelte sulla salute dei figli

La Corte di cassazione nell’ordinanza n. 3913 del 2018 affronta la questione  delle scelte sulla vaccinazione dei figli: il genitore che rifiuta i vaccini e propone cure omeopatiche rischia di vedersi escludere dall’affidamento condiviso.
Il caso riguarda una donna che era stata indotta a rifiutare le cure tradizionali e a prediligere trattamenti omeopatici mediante regolamentazione del regime dietetico. Per tali ragioni, il giudice di prime cure – nel disporre la separazione dei coniugi – aveva disposto l’affido condiviso dei figli, tranne che per le decisioni attenti la loro salute e alimentazione, nonché la loro collocazione abitativa stabilite presso il padre. Decisione confermata dalla Corte d’Appello, nonostante l’impugnazione della donna volta a ottenere l’affidamento congiunto con collocazione preventivamente presso di sè.
In Cassazione, la donna sostiene che l’estromissione dall’affidamento condiviso dei figli minori rispetto alle scelte per cure mediche e alimentazione era stata effettuate dal giudice a quo senza indicare alcun nocumento derivante ai minori dall’esercizio della funzione parentale materna rispetto a questi profili. Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, la Corte territoriale nel prendere atto della richiesta di affidamento condiviso dell’appellante anche rispetto ad alimentazione e cure mediche, ha registrato che la donna non aveva addotto alcun elemento per supportare le censure mosse alla sentenza di primo grado su questo punto. Da qui la conferma della decisione impugnata sotto questo profilo. La Cassazione rammenta, infatti, che la cognizione del giudice di appello è circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, tramite argomentazioni che si contrappongano a quelle della sentenza impugnata e idonee a incrinarne il fondamento logico giuridico.
Quanto alla collocazione prevalente presso il padre, i giudici di Cassazione condividono la decisione del giudice di prime cure. L’individuazione del genitore collocatario avviene all’esito di un giudizio prognostico compiuto nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, sulla base delle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio. Nel caso di specie, gli accertamenti peritali protratti nel tempo, avevano individuato la soluzione migliore nella collocazione presso il padre, poiché la madre aveva dimostrato di non essere adeguata ad assumere decisioni nei confronti dei minori, se non dietro suggerimento e indicazioni di altri.