Divorzio: l’ex va mantenuta in nome della solidarietà post-coniugale

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.11504/2017 statuisce che se l’ex moglie è gravata da pesanti oneri economici, l’assegno divorzile le deve essere comunque corrisposto. Per i giudici ordinari infatti la situazione di indigenza della donna giustifica nel caso concreto la deroga al nuovo atteggiamento della Corte di cassazione, con il quale ha recentemente decretato il tramonto del parametro “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” per valutare l’an del diritto al mantenimento.

Per il Tribunale capitolino, infatti il mantenimento deve essere corrisposto dal momento che la donna percepisce un reddito 850 euro mensili ed è obbligata al pagamento del mutuo fino al 2030. Non rileva che svolga un’attività professionale che sia in piena età lavorativa: i suoi redditi e la circostanza che la stessa sia stata costretta più volte a ricorrere all’aiuto economico dei genitori, giustificano il ricorso alla solidarietà post-coniugale ed la dispensa dall’ applicazione del principio di recente riformulazione del raggiungimento “dell’indipendenza economica del richiedente”. Proprio il ricorso al principio di solidarietà post-coniugale legittimal’erogazione di un sostegno economico, tenuto anche conto del fatto che l’uomo percepisce ora redditi superiori a quelli che gli erano corrisposti al momento della separazione.