Assegno dovuto anche se il minore non versa in stato di bisogno

Il mancato mantenimento al figlio minore è punibile, anche se questi non versa in stato di bisogno: così la Corte di cassazione applica il nuovo art. 540 bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018. Con la sentenza n. 27175 del 2018, i giudici sanciscono, infatti, che l’anzidetta norma è applicabile anche nel caso in cui il minore, al quale è dovuto il mantenimento, non si trovi in uno status di indigenza.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di primo grado, il quale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 12 sexies l. n. 898 del 1979, dal momento che questi non aveva corrisposto l’assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minore e il 50% delle spese mediche straordinarie documentate, come disponeva, invece, la sentenza di scioglimento del matrimonio.

Il difensore dell’imputato propone quindi ricorso in Cassazione contestando, tra l’altro, la violazione dell’art. 570 c.p e rilevando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata poiché la Corte non aveva motivato in merito “all’effettivo stato di bisogno della minore”, avendolo desunto dal fatto che ad aiutare la madre nella crescita della bambina fosse intervenuto il padre (nonno della minorenne), il quale forniva nel tempo un contributo economico notevole. La difesa dell’imputato ritiene infatti che “si sarebbe valorizzato solo un presunto stato di bisogno, in realtà insussistente, attese le agiate condizioni economiche della madre della minore.”

La Corte di Cassazione, ritiene che al caso di specie sia applicabile l’art. 570 bis c.p., secondo il quale: “Le pene previste dall’articolo 570 (reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro) si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. L’assegno, quindi, è dovuto anche se la minore non si trova in stato di bisogno. Prosegue poi la Corte :“I giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla sostanziale conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare si è sottolineato come sia stato dimostrato l’inadempimento del ricorrente almeno sino alla data del 07/04/2013 e come lo stato di bisogno della minore fosse indirettamente confermato dalla necessità di intervenire in suo aiuto da parte del nonno materno. Si tratta di argomentazioni che, oltre ad essere del tutto logiche e pienamente alle rispondenze processuali, costituiscono applicazione di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia”.