Giurisprudenza
Studio Legale Parenti

Diritto del Lavoro

PUBBLICO IMPIEGO: CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO

Comparto scuola – Contratti di lavoro a tempo determinato – Reiterazione – Illegittimo abuso da parte della P.A. – Conversione in contratti a tempo indeterminato – E’ possibile.

Dopo tanti anni di precariato è oggi possibile ottenere il riconoscimento del diritto alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni.
Numerose, infatti, sono le sentenze emesse dai Tribunali di tutta Italia con cui viene riconosciuta l’illiceità della condotta della P.A. per aver abusato della reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico.
Trattasi di un’importante innovazione per il comparto scuola in quanto gli innumerevoli precari puntualmente licenziati a giugno per essere riassunti a settembre, possono ottenere la conversione dei rapporti a termine, illegittimi, in incarichi a tempo indeterminato, così come previsto nel settore privato.
In particolare, con le numerose sentenze in materia (Tribunale del Lavoro di Livorno, Tribunale del Lavoro di Siena, Tribunale del Lavoro di Viterbo, Tribunale del Lavoro di Orvieto, Tribunale del Lavoro di Genova), viene censurata la condotta della P.A. statuendo che i vari contratti a tempo determinato sono illegittimi in quanto stipulati per soddisfare un fabbisogno da parte della P.A. tutt’altro che temporaneo ed eccezionale, così come vorrebbe la normativa nazionale in tema di apposizione del termine ad un contratto di lavoro. Viene, pertanto, applicata per la prima volta la normativa comunitaria nel comparto scuola.

“La sequenza della forma di lavoro precario instaurato dal ricorrente con l’Amministrazione scolastica disvela un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato. Del resto è la stessa configurazione normativa dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, che scaglia nell’orbita dell’illegittimità, in contrasto con la luce di fondamentali principi nazionali e comunitari, l’assetto della materia”.
“[…] Accerta l’illegittimità dell’apposizione del termine e dichiara la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti e dichiara pertanto che il primo contratto stipulato dalla parte ricorrente si è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condanna pertanto il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca al risarcimento del danno subito dal ricorrente per una somma commisurata alla ricostruzione della carriera lavorativa in termini di differenze retributive”.

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