Giurisprudenza
Studio Legale Parenti

Diritto Bancario

Il correntista di una banca che intende far dichiarare la nullità della clausola che prevede interessi anatocistici e ripetere quanto indebitamente pagato ha dieci anni di tempo dalla chiusura del conto

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24418 del 02.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il correntista di una banca che intende far dichiarare la nullità della clausola che prevede interessi anatocistici e ripetere quanto indebitamente pagato ha dieci anni di tempo dalla chiusura del conto. Lo ha chiarito la Cassazione, a sezioni Unite, con la sentenza 24418/2010 secondo la quale "il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione rispristinatoria della provvista, dalla data in cui è statao estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

Altri risultati nella categoria Diritto Bancario

Diritto Bancario

Perde i soldi la banca che finanzia un cliente noto come camorrista

Corte di Cassazione, sentenza n. 33796 del 12.09.2011

Diritto Bancario

Pagabile l'assegno bancario anche se non è indicato il beneficiario

Corte di Cassazione, sentenza n. 16556 del 14.07.2010

Diritto Bancario

Anche se il protesto è illegittimo il danno alla reputazione va provato

Corte di Cassazione, sentenza n. 15224 del 23.06.2010

Diritto Bancario

Non è segnalabile alla centrale rischi la società che ha bilanci in perdita

Corte di Cassazione, sentenza n. 12626 del 24.05.2010

Diritto Bancario

La mancata consegna dell'auto blocca il recupero contro l'acquirente

Corte di Cassazione, sentenza n. 3589 del 16.02.2010

Diritto Bancario

Gli assegni non possono essere compilati con la matita

Corte di Cassazione, sentenza n. 6524 del 18.03.2009

Diritto Bancario

L'intermediario finanziario deve rispettare gli obblighi di trasparenza

Corte di Cassazione, sentenza n. 3773 del 17.02.2009

torna indietro | torna in cima

 
Studio Legale Parenti tel. 063720108
home | contatti | mappa
Studio Legale Parenti